Maurizio Bolognetti segretario dei Radicali lucani, e Ottavio Frammartino,
segretario provinciale di Rifondazione comunista, non mollano la presa su “Marinagri”,il complesso turistico al centro dell’inchiesta “Toghe lucane”. Con un atto stragiudiziale, Bolognetti e Frammartino hanno invitato «l'Autorità di bacino ad avviare un procedimento amministrativo, in via di autotutela, per l'annullamento » della sanatoria concessa ai proprietari del villaggio turistico. Non solo hanno anche chiesto «all’asssessore all'Urbanistica e al dirigente del Settore urbanistica del Comune di Policoro, di avviare procedimenti in via di autotutela per l'annullamento dei permessi già rilasciati». La vicenda Marinagri nasce nel mese di aprile del 2008, quando «l'autorità giudiziaria di Catanzaro sottoponeva a sequestro preventivo, per vari profili di violazioni di leggi penali, il complesso turistico in corso di costruzione alla foce del fiume Agri». Contro il sequestro «la società Marinagri - questa la ricostruzione di quanto accaduto fatta da Bolognetti e Frammartino - ha proposto prima ricorso al Tribunale del Riesame, che lo ha rigettato, e poi innanzi alla Corte di Cassazione che ha confermato sia l'operato del giudice per le indagini preliminari che quello del Riesame. La Cassazione ha confermato il sequestro sottolineando come «i lavori di costruzione abbiano avuto luogo con provvedimenti considerati illegittimi e in particolare come le opere siano state costruite in violazione dello strumento urbanistico all'epoca vigente». Quanto deciso dalla Suprema Corte «comporta, come logica necessaria conseguenza, l’impossibilità di concedere la sanatoria in quanto questa è possibile quando le opere siano conformi allo strumento urbanistico vigente al momento dell'accoglimento dell'istanza e al momento della realizzazione delle opere». E poiché «la costruzione - ribadiscono Bolognetti e Frammartino - è stata effettuata in violazione dello strumento urbanistico, ogni istanza di sanatoria non può che essere rigettata». Come se non bastasse il complesso turistico in costruzione è situato in un comprensorio di terreni che apparteneva all'Alsia, che è succeduta all'Esab (Ente di sviluppo agricolo in Basilicata)che a sua volta era succeduto all'Ente di riforma Fondiaria. L’Alsia, tra l’altro, «avrebbe avviato azione giudiziaria per la restituzione dei terreni». La costruzione del complesso turistico, tra l’altro, sarebbe «avvenuta a seguito di un provvedimento dell'Autorità di bacino che avrebbe consentito l'edificazionein aree prima classificate come inondabili a condizione che: venissero innalzati gli argini nella misura di un metro con continua manutenzione degli stessi e si imponesse alla società Marinagri di presentare, all'Autorità di bacino, una relazione sullo stato degli argini
con cadenza biennale, pena la revoca delle autorizzazioni ». Il sequestro della struttura fu disposto«anche perché si riteneva non legittima l'acquisizione di aree in via gratuita e per circa 30 ettari in virtù dell'istituto dell'accessione in verità non applicabile». Visto che «la sanatoria delle opere costruite non è possibile per espresso divieto di legge; che le avviate azioni
dell'Alsia riverberano i loro effetti sulla legittimità dei permessi di costruire; che le clausole imposte dall'Autorità di bacino in ordineall'innalzamento degli argini e alla loro manutenzione appaiono illegittime per eccesso di potere per manifesta irragionevolezza contraddittorieta' violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico in quanto il fatto che si disponga l'innalzamento degli argini e una successiva verifica altro non significa che non vi è certezza
di evitare la inondabilità delle aree in caso di eventi atmosferici di particolare intensità; l'imposizione del vincolo di verifica con cadenza biennale, sotto pena di revoca delle autorizzazioni concesse, porrebbe problemi gravissimi giacchè dove la
società non presentasse le relazioni (come per altro si è già verificato) che cosa accadrebbe relativamente ai fabbricati costruiti che diverrebbero illegittimi? Se dalle successive relazioni biennali emergessero necessità di effettuare ulteriori manutenzioni ed innalzamenti e la società non provvedesse, chi dovrebbe sostituirsi? I proprietari delle costruzioni, ed in base a quale titolo? Oppure il Comune, o il Consorzio di Bonifica o altri enti e con quali fondi?. Nel caso la società venisse posta in liquidazione dopo la costruzione del complesso turistico, gli obblighi a chi dovrebbero essere trasferiti? Se l'onere ricadesse sui nuovi proprietari, è stata forse prevista una convenzione da registrare e trascrivere in maniera che tutti i proprietari di immobili in Marinagri possano essere obbligati ai necessari esborsi? ». Insomma la sanatoria concessa dall'Autorità di bacino sarebbe «illegittima ed irragionevole».
segretario provinciale di Rifondazione comunista, non mollano la presa su “Marinagri”,il complesso turistico al centro dell’inchiesta “Toghe lucane”. Con un atto stragiudiziale, Bolognetti e Frammartino hanno invitato «l'Autorità di bacino ad avviare un procedimento amministrativo, in via di autotutela, per l'annullamento » della sanatoria concessa ai proprietari del villaggio turistico. Non solo hanno anche chiesto «all’asssessore all'Urbanistica e al dirigente del Settore urbanistica del Comune di Policoro, di avviare procedimenti in via di autotutela per l'annullamento dei permessi già rilasciati». La vicenda Marinagri nasce nel mese di aprile del 2008, quando «l'autorità giudiziaria di Catanzaro sottoponeva a sequestro preventivo, per vari profili di violazioni di leggi penali, il complesso turistico in corso di costruzione alla foce del fiume Agri». Contro il sequestro «la società Marinagri - questa la ricostruzione di quanto accaduto fatta da Bolognetti e Frammartino - ha proposto prima ricorso al Tribunale del Riesame, che lo ha rigettato, e poi innanzi alla Corte di Cassazione che ha confermato sia l'operato del giudice per le indagini preliminari che quello del Riesame. La Cassazione ha confermato il sequestro sottolineando come «i lavori di costruzione abbiano avuto luogo con provvedimenti considerati illegittimi e in particolare come le opere siano state costruite in violazione dello strumento urbanistico all'epoca vigente». Quanto deciso dalla Suprema Corte «comporta, come logica necessaria conseguenza, l’impossibilità di concedere la sanatoria in quanto questa è possibile quando le opere siano conformi allo strumento urbanistico vigente al momento dell'accoglimento dell'istanza e al momento della realizzazione delle opere». E poiché «la costruzione - ribadiscono Bolognetti e Frammartino - è stata effettuata in violazione dello strumento urbanistico, ogni istanza di sanatoria non può che essere rigettata». Come se non bastasse il complesso turistico in costruzione è situato in un comprensorio di terreni che apparteneva all'Alsia, che è succeduta all'Esab (Ente di sviluppo agricolo in Basilicata)che a sua volta era succeduto all'Ente di riforma Fondiaria. L’Alsia, tra l’altro, «avrebbe avviato azione giudiziaria per la restituzione dei terreni». La costruzione del complesso turistico, tra l’altro, sarebbe «avvenuta a seguito di un provvedimento dell'Autorità di bacino che avrebbe consentito l'edificazionein aree prima classificate come inondabili a condizione che: venissero innalzati gli argini nella misura di un metro con continua manutenzione degli stessi e si imponesse alla società Marinagri di presentare, all'Autorità di bacino, una relazione sullo stato degli argini
con cadenza biennale, pena la revoca delle autorizzazioni ». Il sequestro della struttura fu disposto«anche perché si riteneva non legittima l'acquisizione di aree in via gratuita e per circa 30 ettari in virtù dell'istituto dell'accessione in verità non applicabile». Visto che «la sanatoria delle opere costruite non è possibile per espresso divieto di legge; che le avviate azioni
dell'Alsia riverberano i loro effetti sulla legittimità dei permessi di costruire; che le clausole imposte dall'Autorità di bacino in ordineall'innalzamento degli argini e alla loro manutenzione appaiono illegittime per eccesso di potere per manifesta irragionevolezza contraddittorieta' violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico in quanto il fatto che si disponga l'innalzamento degli argini e una successiva verifica altro non significa che non vi è certezza
di evitare la inondabilità delle aree in caso di eventi atmosferici di particolare intensità; l'imposizione del vincolo di verifica con cadenza biennale, sotto pena di revoca delle autorizzazioni concesse, porrebbe problemi gravissimi giacchè dove la
società non presentasse le relazioni (come per altro si è già verificato) che cosa accadrebbe relativamente ai fabbricati costruiti che diverrebbero illegittimi? Se dalle successive relazioni biennali emergessero necessità di effettuare ulteriori manutenzioni ed innalzamenti e la società non provvedesse, chi dovrebbe sostituirsi? I proprietari delle costruzioni, ed in base a quale titolo? Oppure il Comune, o il Consorzio di Bonifica o altri enti e con quali fondi?. Nel caso la società venisse posta in liquidazione dopo la costruzione del complesso turistico, gli obblighi a chi dovrebbero essere trasferiti? Se l'onere ricadesse sui nuovi proprietari, è stata forse prevista una convenzione da registrare e trascrivere in maniera che tutti i proprietari di immobili in Marinagri possano essere obbligati ai necessari esborsi? ». Insomma la sanatoria concessa dall'Autorità di bacino sarebbe «illegittima ed irragionevole».
( Tratto dal Quotidiano della Basilicata)
Aggiungo il vostro Blog ai miei preferiti.
RispondiElimina